CCG

Condizioni commerciali generali (CCG)
della società ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf


§ 1 Validità - Partner contrattuali

  1. Queste condizioni commerciali valgono esclusivamente per transazioni commerciali tra la società ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf (di seguito denominata "venditrice") e imprese o persone giuridiche di diritto pubblico o del patrimonio di diritto pubblico (di seguito denominate "committente").
  2. Impresa è una persona giuridica o società di persone con capacità legali che, nel concludere operazioni commerciali, agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente.
  3. Eventuali condizioni commerciali discordanti del committente sono espressamente contestate, disposizioni contrarie o condizioni del committente che derogano da queste condizioni commerciali sono da noi riconosciute solo se espressamente accettate in forma scritta.
  4. Le presenti condizioni commerciali valgono anche per tutte le transazioni commerciali con il committente nella misura in cui si tratta di operazioni simili anche se non citate in contratti successivi.

 


§ 2 Offerte e conclusione del contratto

  1. Le offerte della venditrice non sono impegnative né vincolanti.
  2. Se non indicato diversamente, la venditrice si attiene ai prezzi indicati nelle sue offerte per 30 giorni dalla data dell'offerta.
  3. Se non sono stati posti termini per l'accettazione, la venditrice può accettare ordini, che ai sensi del § 145 BGB sono da considerarsi alla pari di offerte, entro due settimane.
  4. Le dichiarazioni di accettazione, per essere efficaci giuridicamente, necessitano dell'espressa conferma scritta della venditrice.
  5. Le dichiarazioni di accettazioni che si scostano dall'offerta del committente divengono vincolanti se non vengono contraddette entro 2 settimane.
  6. Dichiarazioni pubbliche, disegni, immagini, quote, pesi, descrizioni e altri dati tecnici della venditrice riproducono valori solo approssimativi. Non sono vincolanti per la venditrice se non sono confermati espressamente per iscritto.
  7. Se la venditrice, nell'ambito di questo contratto, dà indicazioni di carattere applicativo o relative raccomandazioni, esse non costituiscono dichiarazioni di garanzia.
  8. La venditrice è autorizzata a cedere i diritti derivanti dal rapporto commerciale.

 


§ 3 Prezzi

  1. Se non concordato diversamente, tutti i prezzi della venditrice sono franco stabilimento più gli eventuali costi di fornitura, imballaggio e assicurazione e si intendono in euro.
  2. Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA in vigore in Germania al momento della consegna. Essa è addebitata per le forniture in altri paesi membri dell'Unione Europea se non è disponibile il numero di partita IVA del cliente.

 


§ 4 Pagamento - Compensazione/diritto di ritenzione

  1. Se non concordato diversamente nel contratto di acquisto, le fatture della venditrice devono essere pagate subito dopo la presentazione fattura, senza sconto ed esclusivamente sul conto della venditrice indicato nella conferma d'ordine / nel contratto.
  2. I pagamenti verso l'estero devono essere gratuiti per la venditrice. Eventuali imposte e spese sono a carico del committente.
  3. La venditrice è autorizzata a compensare i pagamenti innanzitutto con i debiti più vecchi. Se sono già scaturiti costi o stati applicati interessi, la venditrice è autorizzata ad imputare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi e per ultimo alla prestazione principale.
  4. Un pagamento è considerato avvenuto quando la venditrice può disporre dell'importo.
  5. Se sussistono motivati dubbi sulla solvibilità o l'affidabilità creditizia del committente e, nonostante il relativo sollecito di pagamento, quest'ultimo non è disposto ad effettuare un pagamento anticipato, né a offrire un'adeguata garanzia per quanto dovuto, la venditrice è autorizzata a recedere dal contratto se non ha ancora effettuato prestazioni.
  6. La venditrice è autorizzata ad addebitare 15 € per ogni sollecito motivato.
  7. In caso di ritardo per più di un debito, tutti i crediti ancora aperti del committente devono essere pagati subito.
  8. In caso di ritardo da parte del committente, la venditrice, dopo aver concesso una proroga adeguata per il pagamento o la garanzia e dopo che tale termine è scaduto senza risultato, è autorizzata a trattenere le consegne ancora da effettuare fino al pagamento di tutti i crediti dovuti oppure a recedere da tutti i contratti per i quali valgono queste condizioni commerciali.
  9. Alla venditrice è riservato il diritto di rivendicare ulteriori danni dovuti al ritardo.
  10. La venditrice è inoltre autorizzata a cedere i propri crediti derivanti da forniture e prestazioni a terzi a scopo di finanziamento, ad es. ad un fattore.
  11. Al committente non è consentita la compensazione dei crediti della venditrice a meno che non si tratti di crediti non contestati o accertati giuridicamente.
  12. Il committente può esercitare un diritto di ritenzione, solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

 


§ 5 Fornitura e mora del creditore

  1. Per ritardi nella fornitura e nelle prestazioni per cause di forza maggiore e di eventi che rendono sostanzialmente difficile alla venditrice la fornitura o la rendono impossibile non per sua colpa, tra questi si considerano anche difficoltà nell'approvvigionamento materiale subentrate in un secondo tempo, interruzioni operative, scioperi, serrate, mancanza di mezzi di trasporto, disposizioni ufficiali ecc., anche se si verificano presso fornitori della venditrice o loro subfornitori, la venditrice non è responsabile anche in caso di termini e scadenze concordati come vincolanti. In questi casi la venditrice è autorizzata a spostare la fornitura e/o la prestazione per un periodo pari alla durata dell'impedimento più una ragionevole fase di avviamento oppure a recedere dal contratto, parzialmente o interamente, per la parte non ancora adempiuta. La proroga non è ammessa se l'altra parte non viene informata tempestivamente del motivo dell'impedimento non appena risulti prevedibile che i termini contrattuali non possono essere rispettati. Nei suddetti casi sono esclusi i diritti al risarcimento danni del committente, se la venditrice ha rispettato i propri obblighi conformemente a questa disposizione.
  2. Se la venditrice è responsabile del mancato rispetto dei termini e delle scadenze confermate in modo vincolante o si trova in ritardo, il committente ha il diritto ad un risarcimento per il ritardo pari a ½% per ogni settimana completa di ritardo, senza comunque superare il 5% del valore fatturato per le forniture e prestazioni interessate dal ritardo. Sono escluse ulteriori rivendicazioni, fatto salvo che il ritardo derivi da negligenza grave o dolo della venditrice.
  3. La consegna della merce avviene franco stabilimento della venditrice.
  4. Il trasporto e l'imballo della fornitura sono a carico del committente.
  5. In assenza di accordi particolari, la venditrice può scegliere il trasportatore e il tipo di mezzo di trasporto.
  6. È espressamente riservato alla venditrice il diritto di effettuare ragionevoli consegne parziali e la relativa fatturazione, se una fornitura parziale è tollerabile per il committente.
  7. Sono ammesse consegne prima della data comunicata.
  8. Se non diversamente concordato nel contratto di acquisto, le date di consegna si riferiscono alla consegna al trasportatore/distributore, e in caso di interruzioni delle prestazioni per motivi riconducibili al committente, si intende come data di consegna il momento in cui la merce è pronta per la spedizione presso la venditrice.
  9. Se, a causa dell'indebitamento del committente, il ritiro della merce non avviene nei tempi concordati, la venditrice ha il diritto di provvedere al suo immagazzinamento a spese del committente e/o, dopo aver stabilito una proroga adeguata, a recedere dal contratto e a vendere diversamente la merce. I danni che la venditrice può subire in tal caso ed eventuali spese supplementari sono a carico del committente. È riservata alla venditrice la rivendicazione di ulteriori diritti.

 


§ 6 Passaggio del rischio

  1. Il rischio viene trasferito al committente nel momento in cui la venditrice consegna la merce allo spedizioniere, vettore o altra persona o ente incaricato della spedizione, o la merce ha lasciato lo stabilimento della venditrice per essere spedita. Lo stesso vale anche in caso di spedizione della merce entro lo stesso luogo e/o nel caso in cui la merce sia trasportata dal personale e/o con mezzi di trasporto della venditrice.
  2. Se la merce è pronta e la spedizione o il collaudo vengono ritardati per motivi non imputabili alla venditrice, il rischio viene trasferito al committente con il ricevimento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.
  3. Se la consegna è ritardata per circostanze imputabili al committente, il rischio di un incidente involontario o del peggioramento della merce passa al committente nel momento in cui questi è in ritardo nell'accettazione o insolvente.


§ 7 Garanzia - obbligo di controllo della merce e denuncia degli eventuali vizi

  1. Il termine di garanzia per la merce nuova è di dodici mesi dal passaggio del rischio.
  2. Per la merce usata la vendita avviene con esclusione della garanzia per i difetti della cosa.
  3. Il committente ha l'obbligo di verificare la merce tempestivamente alla ricerca di eventuali scostamenti nella qualità e quantità e a segnalare alla venditrice, per iscritto, i difetti riscontrati entro una settimana dal ricevimento della merce. Se entro 7 giorni non viene fatta alcuna denuncia di eventuali vizi, la merce è considerata fornita correttamente e completamente, a meno che si tratti di difetti non riconoscibili durante il controllo. Per il rispetto delle scadenze è sufficiente la spedizione entro i termini.
  4. Quanto sopra vale anche per i danni da trasporto.
  5. Eventuali difetti su una parte della fornitura non autorizzano a contestare l'intera fornitura.
  6. Il committente concede alla venditrice il diritto di verificare personalmente o far verificare da un perito giurato indipendente i difetti contestati, prima dell'inizio degli interventi di riparazione. I costi del perito sono a carico della parte a scapito della quale si pronuncia il perito.
  7. In presenza di difetti, la venditrice ha il diritto di scegliere se eliminarli o fornire merce sostitutiva priva di anomalie (fornitura sostitutiva). Si deve sempre offrire alla venditrice la possibilità di un adempimento successivo entro un termine adeguato.
  8. Qualora, nonostante la diligenza dimostrata, la merce consegnata avesse un difetto, già presente al momento del passaggio del rischio, la venditrice può, a propria scelta, richiedere che

      a) il pezzo e/o la merce difettosa le vengano spediti per riparazione e successiva restituzione, senza costi per il committente;

      b) il committente tenga a disposizione il pezzo o la merce difettosa e che un tecnico del proprio servizio di assistenza si rechi, previo appuntamento, presso il committente per effettuare una riparazione;

      c) la riparazione venga effettuata dal committente stesso o da un terzo su espresse istruzioni della venditrice e che quest'ultima rimborsi al committente le spese necessarie.

  1. In caso di fornitura di ricambi il committente si impegna a restituire l'oggetto difettoso alla venditrice.
  2. I pezzi sostituiti diventano di proprietà della venditrice.
  3. Se il committente richiede che i lavori in garanzia siano effettuati in un determinato luogo, la venditrice può conformarsi alla richiesta, tenendo presente che i pezzi che ricadono sotto la garanzia non vengono addebitati, mentre l'orario di lavoro e i costi di viaggio devono essere pagati alle tariffe standard della venditrice.
  4. Se l'adempimento successivo non dà esito positivo per tre volte, il committente, fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto, può richiedere l'annullamento del contratto o la riduzione dell'importo da pagare.
  5. Non viene assunta alcuna garanzia per danni causati dal committente stesso dopo il passaggio del rischio a causa di un uso inadeguato o improprio o di danni che insorgono per particolari influenze esterne non presunte nel contratto, o per danni dovuti a un montaggio e/o messa in servizio errati da parte del committente o di terzi, un trattamento errato o inadeguato, danneggiamento della superficie verniciata con conseguente corrosione, mezzi di produzione non appropriati, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche e usura naturale.
  6. L'obbligo di garanzia non comprende quei danni che insorgono per l'uso continuato nonostante il palesamento di un'anomalia.
  7. I diritti per vizi non possono essere rivendicati per scostamenti irrilevanti dalle caratteristiche concordate, né in caso di una compromissione non significativa della capacità di utilizzo o in caso di consumo o usura naturale.
  8. Nelle macchine stagionali il termine di garanzia termina per le nuove con lo scadere del primo periodo di utilizzo, se la macchina è stata utilizzata per il raccolto.
  9. Se non sono state seguite le istruzioni della venditrice per il montaggio, l'uso o la manutenzione, se sono state effettuate modifiche ai prodotti e/o sostituite delle parti e/o utilizzati materiali di consumo non corrispondenti alle specifiche originali della venditrice, la garanzia per difetti della merce decade se il committente non confuta tale presunzione con l'affermazione comprovata che solo una di queste circostanze ha causato il guasto.
  10. I diritti del committente per spese necessarie causate dall'adempimento a posteriori, in particolare i costi per il trasporto, gli spostamenti, il lavoro e i materiali, sono esclusi se tali spese aumentano perchè la merce consegnata dalla venditrice è stata portata in un secondo tempo in un luogo diverso dalla sede del committente, a meno che lo spostamento non corrisponda all'uso conforme.
  11. I diritti per vizi nei confronti della venditrice sono rivendicabili solo dal committente e non sono cedibili.
  12. Le limitazioni della garanzia di cui sopra non si applicano in caso di violazione della vita, del corpo o della salute nonché di quei danni che insorgono a causa di inadempienza dolosa o colposa degli obblighi cui la venditrice è tenuta o di malafede da parte sua, nonché di quei danni che sono compresi dalla responsabilità derivante dalle norme imperative della legge, quale la legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonché in caso di concessione di garanzie.

 


§ 8 Responsabilità

  1. La venditrice è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge se il committente avanza diritti di risarcimento per danni imputabili ad azione deliberata o a colpa grave, incluse le azioni deliberate o colpe gravi di suoi rappresentanti o persone ausiliarie, e/o se questi hanno violato colpevolmente un obbligo contrattuale essenziale. Sono ritenuti obblighi contrattuali essenziali quegli obblighi il cui adempimento è fondamentale per il normale svolgimento del contratto e sull'adempimento dei quali il partner contrattuale può fare affidamento.
  2. Se la venditrice non è accusata di inadempienza contrattuale intenzionale, la responsabilità per danni è limitata ai danni tipici, prevedibili.
  3. Il termine di prescrizione per i diritti di risarcimento dei danni è di 12 mesi dal passaggio di rischio.
  4. Rimane impregiudicata la responsabilità per violazione colposa della vita, del corpo o della salute e questo vale anche per la responsabilità inderogabile in base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
  5. Se non regolato diversamente nella parte precedente, sono escluse ulteriori responsabilità della venditrice.
  6. Se la responsabilità della venditrice è esclusa o limitata, ciò vale anche per le sue persone ausiliarie.

 


§ 9 Riserva di proprietà

  1. La venditrice si riserva la proprietà dell'oggetto fornito fino al completo pagamento di tutti i suoi crediti derivanti dal contratto. Lo stesso vale anche per crediti futuri derivanti anche da contratti conclusi nello stesso tempo o successivamente nel rapporto commerciale in corso fino alla loro compensazione, anche se la venditrice non vi faccia sempre espresso richiamo.
  2. Il committente si impegna a trattare con cura l'oggetto acquistato finché non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà. In particolare ha l'obbligo di assicurarlo a proprie spese contro furto, incendio e danni da acqua, in modo sufficiente rispetto al valore da nuovo. Se devono essere eseguiti interventi di manutenzione e ispezione, il committente deve eseguirli a proprie spese entro i tempi previsti.
  3. Finché non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà, il committente, in caso di accesso da parte di terzi alla merce sottoposta a riservato dominio, in particolare in caso di sequestri, deve far presente che si tratta di proprietà della venditrice e deve tempestivamente informare quest'ultima se l'oggetto fornito viene sequestrato o sottoposto a interventi di terzi.
  4. Se il terzo non è in grado di rimborsare alla venditrice le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione legale ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), il committente garantisce per l'inadempimento subito dalla venditrice.
  5. Il committente è autorizzato alla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio in un corretto scambio commerciale. Il committente cede sin da ora alla venditrice tutti i crediti derivanti dalla rivendita, nella loro interezza.
  6. Se viene rivenduta della merce sottoposta a riservato dominio dopo la lavorazione o l'unione con oggetti di esclusiva proprietà del committente, quest'ultimo cede sin da ora alla venditrice tutti i crediti derivanti dalla rivendita, nella loro interezza. Se viene rivenduta dal committente della merce sottoposta a riservato dominio, non lavorata o dopo la lavorazione o l'unione con merci non di proprietà del committente, quest'ultimo cede sin da ora alla venditrice tutti i crediti derivanti dalla rivendita, per il valore della merce sottoposta a riservato dominio con tutti i diritti secondari e il privilegio rispetto al resto. La venditrice acquisisce le cessioni dei crediti.
  7. Un'eventuale lavorazione o elaborazione della merce sottoposta a riservato dominio è effettuata dal committente per la venditrice senza che per quest'ultima ne derivino degli obblighi. In caso di lavorazione, unione, mescolamento o inglobamento della merce sottoposta a riservato dominio con altre merci non di proprietà della venditrice, a quest'ultima spetta la quota di comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto alle altre merci lavorate o elaborate al momento della lavorazione, unione, mescolamento o inglobamento. Se il committente acquisisce la proprietà esclusiva sul nuovo oggetto, concede sin da ora alla venditrice, in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio lavorata o elaborata, unita, mescolata o inglobata, la comproprietà sul nuovo oggetto; egli cede il nuovo oggetto a titolo gratuito per la venditrice.
  8. Se il committente rivende la merce sottoposta a riservato dominio con riserva di proprietà, la venditrice rimane proprietaria della merce suddetta fino al pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale e il committente cede alla venditrice sin da ora i crediti nei confronti dei suoi acquirenti in relazione alla messa in vendita della merce e tutti i diritti nei confronti dei suoi acquirenti. La venditrice acquisisce le cessioni dei crediti.
  9. Il committente rimane autorizzato al recupero del credito anche dopo la cessione. Rimane impregiudicato il diritto della venditrice a recuperare essa stessa il credito. La venditrice tuttavia non recupererà il credito finché il committente ottempera ai propri obblighi di pagamento derivanti dai profitti riscossi, non è in ritardo nei pagamenti e in particolare non ha fatto domanda di apertura di una procedura di insolvenza o si verifica un'interruzione nei pagamenti.
  10. Su richiesta della venditrice, il committente deve comunicarle i dati sui crediti ceduti necessari per il recupero, consegnare i relativi documenti e segnalare la cessione al debitore.
  11. Su richiesta del committente, la venditrice si impegna a svincolare le cauzioni che detiene, se il loro valore supera di più del 20% i crediti da garantire. La scelta della cauzione da svincolare viene effettuata dalla venditrice.
  12. In caso di inadempimento contrattuale da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti e sostanziale peggioramento del patrimonio, la venditrice è autorizzata a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio. I costi della consegna sono a carico del committente.
  13. La venditrice ha il diritto di rivendicare i propri diritti fondati sulla riserva di proprietà, contrariamente al § 449 comma 2 BGB, senza un precedente recesso dal contratto di vendita. Dopo la rivendicazione della riserva di proprietà il committente non può più fondare altri diritti sulla proprietà derivanti dal contratto stipulato.

 


§ 10 Modifiche di progettazione

  1. La venditrice si riserva il diritto di effettuare modifiche di progettazione.
  2. Se una modifica di progettazione viene eseguita tra la conclusione del contratto e la fornitura e/o la consegna della merce e/o lo svolgimento della prestazione, il committente non è autorizzato a recedere se essa si è resa necessaria per un cambiamento nella situazione giuridica e/o la modifica di altre norme tecniche (DIN, TA ecc.) e/o se essa tecnicamente è quanto meno di pari valore.
  3. La venditrice non è obbligata a effettuare modifiche di progettazione anche in prodotti già consegnati se essi non sono difettosi.

 


§ 11 Documenti ceduti - riservatezza

  1. Su tutti i documenti ceduti al committente nell'ambito dell'assegnazione dell'ordine, ad esempio calcoli, disegni, programmi ecc., la venditrice si riserva i diritti di proprietà e d'autore. Questi documenti non devono essere resi accessibili a terzi a meno che la venditrice non esprima il suo consenso per iscritto.
  2. Il committente si impegna a mantenere il segreto su tutte le informazioni e/o conoscenze commerciali e tecniche non di pubblico dominio di cui è venuto a conoscenza durante il rapporto commerciale con la venditrice.

 


§ 12 Scelta della legge applicabile / Lingua del contratto / Luogo di adempimento / Foro competente

  1. Vige il diritto della Repubblica Federale Tedesca con l'esclusione delle disposizioni relative al diritto commerciale ONU per l'acquisto di beni mobili (CISG).
  2. La lingua del contratto è il tedesco.
  3. Il luogo di adempimento è Herrngiersdorf.
  4. Se il cliente è un commerciante, persona giuridica del diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico o su territorio nazionale senza foro competente, allora ogni controversia derivante dal presente contratto è di competenza esclusiva della sede della venditrice. La venditrice inoltre è autorizzata a citare in giudizio il cliente anche nel suo foro generale.


Versione del 12.2021

 

IT - Download: condizioni commerciali generali (CCG) della società ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Versione 12/2021.pdf

 

EN - Download: General Terms and Conditions (GTC) of ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Version 12/2021.pdf

 

PL - Download: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) of ROPA Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 55-330 Błonie.pdf